CONSORZIO NAZIONALE INTERUNIVERSITARIO PER LE SCIENZE FISICHE DELLA MATERIA
CNISM
STATUTO
ART. 1 – COSTITUZIONE DEL CONSORZIO
E’ costituito il “Consorzio Nazionale Interuniversitario per Le Scienze Fisiche della Materia” avente come sigla CNISM e definito, nel quadro della legislazione italiana, come Consorzio Interuniversitario, indicato da qui in avanti anche come "Consorzio".
ART. 2 - OGGETTO
Il Consorzio non ha scopo di lucro e si propone di promuovere e coordinare le ricerche e le attività scientifiche e applicative nel campo delle Scienze Fisiche della Materia e delle tecnologie connesse tra i soggetti consorziati, al fine di meglio sviluppare le attività che ciascuno di essi sostiene ed ospita nell’area delle Scienze Fisiche della Materia. Il Consorzio si propone inoltre di mettere in atto azioni finalizzate ad instaurare collaborazioni con il CNR, gli altri Enti di ricerca, gli Enti locali e territoriali ed Istituzioni estere.
In particolare il Consorzio ha lo scopo di:
- eseguire, in collaborazione con le Università e gli Enti consorziati, attività di ricerca scientifica di base ed applicativa, di formazione e divulgazione scientifica nel campo delle Scienze Fisiche della Materia promovendo e coordinando le competenze nonché le risorse espresse ed esprimibili dei Soggetti consorziati, ai sensi del secondo comma dell’art. 5;
- realizzare un sistema di integrazione in rete delle risorse scientifiche esistenti presso le Università, presso il CNR e gli altri Enti, realizzando altresì uno strumento di collegamento tra i soggetti consorziati e tra questi e le Imprese per un uso sinergico delle competenze, delle strutture e della strumentazione posseduta dai consorziati ai fini dell’avanzamento della conoscenza scientifica e della tecnologia nelle Scienze Fisiche della Materia. L’attività del Consorzio si svolge in coerenza con i piani nazionali e tenendo conto degli sviluppi sul piano internazionale;
- rispondere alla necessità di disporre di una organizzazione capace di operare direttamente nello sviluppo di progetti di ricerca che richiedono il superamento dei limiti imposti delle dimensioni delle singole unità di ricerca dei soggetti consorziati e così coordinare azioni dirette ad ottenere finanziamenti internazionali, nazionali, regionali della ricerca da parte di fonti pubbliche e private, mirando in particolare ad ottimizzare l’accesso ai fondi europei, anche attraverso la costituzione di gruppi europei di interesse economico in cooperazione con istituzioni, imprese ed Università estere;
- promuovere e coordinare ricerche e altre attività scientifiche e applicative nel campo delle Scienze Fisiche della Materia tra le Università, altri Enti di ricerca e/o Industrie, favorendo l’utilizzo di laboratori nazionali ed internazionali;
- sostenere la partecipazione della comunità scientifica nazionale alla progettazione ed utilizzazione di grandi apparecchiature nazionali ed internazionali per l’analisi fine della materia;
- promuovere il collegamento organico con imprese europee che abbiano o mirino ad avere un alto contenuto tecnologico ed interesse per lo sviluppo di azioni a medio/lungo termine;
- favorire il collegamento della ricerca di base ed applicata nei settori delle Scienze Fisiche della Materia con i processi di formazione universitaria e post-universitaria, promuovendo, nei settori scientifici di specifico interesse, un rapporto diretto e coordinato degli Enti di Ricerca con la rete nazionale delle Università e rendendo così disponibili competenze utili ai processi di alta formazione specialistica.
ART. 3 – SEDE
Il Consorzio ha sede legale presso l’Università degli Studi Roma Tre, Via Ostiense 159, 00154 Roma ed è posto sotto la vigilanza del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
Con delibera del Consiglio di Amministrazione potranno essere istituiti Uffici di Rappresentanza in Italia e all’estero.
ART. 4 – SOGGETTI CONSORZIATI
Fanno parte del Consorzio:
a) le Università fondatrici che sottoscrivono l’atto costitutivo del Consorzio;
b) ogni altra Università italiana o ogni altro ente o istituzione ammesso dalla legge e che ne faccia domanda, previa deliberazione dell’Assemblea del Consorzio che, nel decidere, terrà conto delle attività già esistenti, delle prospettive del Consorzio stesso e della valutazione delle attività proposte.
ART. 5 - ATTIVITA’ DEL CONSORZIO
Allo scopo di realizzare il proprio fine il Consorzio:
a) promuove lo sviluppo della collaborazione interdisciplinare tra le Università ed altri organismi pubblici e privati di ricerca, nazionali ed internazionali, che operano nel campo delle Scienze Fisiche della Materia;
b) consente l’uso delle attrezzature nella propria disponibilità a supporto delle attività di formazione, in particolare per le attività del Dottorato di ricerca e per la preparazione di ricercatori;
c) promuove ed incoraggia, anche mediante la concessione di borse di studio e di ricerca, la preparazione di esperti sia di base sia negli sviluppi tecnologici e nelle applicazioni delle Scienze Fisiche della Materia;
d) avvia azioni di trasferimento dei risultati della ricerca nazionale ed internazionale in questo campo per le loro applicazioni nel settore pubblico e privato, avvalendosi delle apposite strutture organizzative eventualmente esistenti presso i Consorziati (Uffici di Trasferimento Tecnologico e Acceleratori di Imprese);
e) promuove e sostiene progetti nazionali ed internazionali, anche partecipando a programmi della Unione Europea o di altri organismi nazionali ed internazionali;
f) sostiene la progettazione e l’utilizzo di grandi apparecchiature nazionali ed internazionali;
g) svolge studi, ricerche e consulenze in esecuzione di progetti finanziati o commissionati da Amministrazioni statali, Enti pubblici e privati, Fondazioni pubbliche e private, Enti locali e territoriali, Agenzie nazionali ed internazionali nonché fornisce ai medesimi pareri e mezzi di supporto relativi a problemi nel settore delle Scienze Fisiche della Materia
h) sviluppa azioni di diffusione della cultura scientifica, formazione e divulgazione nei settori di propria competenza, con particolare riferimento agli aspetti interdisciplinari ed intersettoriali, autonomamente o in coordinamento con le Università, CNR ed altri Enti.
Inoltre il Consorzio potrà stipulare convenzioni con le Università consorziate per la regolazione di ogni reciproco rapporto non disciplinato dal presente atto, nonché con Università non consorziate, con Enti Pubblici di Ricerca e con altri Enti pubblici e privati, Consorzi o Fondazioni, o Società nazionali ed internazionali che operano in settori di interesse per le attività del Consorzio.
Il Consorzio potrà altresì prendere parte allo studio, alla progettazione ed alla realizzazione di iniziative scientifiche nell’ambito di progetti e di accordi di cooperazione internazionale.
Per il conseguimento delle proprie finalità, il Consorzio potrà assumere partecipazioni in altri Enti, e, segnatamente, in associazioni, consorzi e società, aventi oggetto affine a quello del Consorzio.
ART. 6 – PATRIMONIO
Le Università fondatrici di cui all’art. 4 lett. a) del presente Statuto contribuiscono al fondo consortile del Consorzio con la somma una tantum di € 15.000,00 (Euro quindicimila/00) che viene versata entro 60 giorni dalla sottoscrizione dell’Atto Costitutivo.
Ogni altra Università o Ente che, ai sensi dell’art. 4 comma b), entri a far parte del Consorzio è tenuta al versamento di una quota da stabilirsi di volta in volta dall’Assemblea.
Le quote sono intrasmissibili e non rivalutabili.
Il fondo consortile del Consorzio è costituito dalle quote versate dalle Università fondatrici nonché dalle quote versate dalle Università e dagli enti di cui all’art. 4 lett. b) del presente statuto all’atto della loro adesione.
Il Consorzio potrà acquisire beni mobili ed immobili nonché accettare donazioni od assegnazioni effettuate da terzi a titolo di liberalità, nonché avvalersi delle risorse di cui al successivo art. 7.
ART. 7 – FONTI DI ENTRATA
Per il perseguimento dei propri scopi il Consorzio si avvale:
1) dei contributi erogati per le attività del Consorzio dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, da altre Amministrazioni statali e da Enti pubblici o privati, italiani o stranieri;
2) dei contributi versati dagli enti convenzionati con il Consorzio ai sensi del secondo comma dell’art. 5 del presente Statuto;
3) di eventuali fondi erogati dalle Università ed Enti consorziati di cui all’art. 4 del presente statuto
con scopi, ammontare e modalità stabilite per convenzione;
4) dei contributi erogati, in relazione ad accordi nazionali ed internazionali, da altre Amministrazioni statali, da Enti pubblici e privati;
5) di finanziamenti o contributi da vari Enti e/o soggetti con i quali collabora nell’ambito del perseguimento del proprio oggetto consortile.
6) di corrispettivi derivanti da attività di natura commerciale, secondo quanto previsto dall’art. 5.
Il Consorzio predispone piani triennali che possono essere aggiornati ogni anno e vengono presentati al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca almeno sei mesi prima dell’inizio del triennio di riferimento.
Tali piani prevedono i mezzi da acquisire da programmi e progetti nazionali ed internazionali e i mezzi finanziari destinati dallo Stato direttamente o tramite le Università o altri Enti.
Il Consorzio può predisporre piani anche di durata diversa.
ART. 8 - OBBLIGAZIONI
Il Consorzio non può assumere obbligazioni per conto dei consorziati agendo esclusivamente in nome e per conto proprio.
ART. 9 – ORGANI
Sono organi del Consorzio:
1. l’Assemblea
2. il Presidente ed il Vicepresidente
3. il Consiglio di Amministrazione
4. il Collegio dei Revisori dei Conti.
ART. 10 - ASSEMBLEA
L’assemblea è composta dai Soggetti consorziati che partecipano attraverso un proprio rappresentante.
L’Assemblea delibera sulle materie riservate alla sua competenza dal presente statuto, nonché sugli argomenti che almeno un terzo dei consorziati sottopongono alla sua approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dell’Assemblea:
1) la designazione del Presidente, la nomina del Vicepresidente e del Consiglio di Amministrazione;
2) l’adozione dei regolamenti di attuazione del presente Statuto;
3) l’approvazione del piano triennale;
4) l’approvazione del bilancio preventivo e relative variazioni e del conto consuntivo;
5) la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti e del suo Presidente;
6) le modificazioni dello statuto;
7) la messa in liquidazione nonché lo scioglimento del Consorzio e la nomina dei liquidatori e i criteri di svolgimento della liquidazione;
8) l’ammissione di nuovi consorziati tra i soggetti previsti dall’art. 4 lett. b);
9) eventuali modifiche dei termini di durata secondo quanto previsto all’art. 16;
10) la partecipazione in altri Enti, associazioni, consorzi e società in accordo con quanto previsto
all’art. 5.
Per la validità delle adunanze dell’Assemblea è necessaria la presenza di almeno la maggioranza assoluta dei suoi componenti.
L’Assemblea è presieduta dal Presidente o dal Vice-Presidente o, in loro assenza o impedimento, dal più anziano di età dei membri del Consiglio di Amministrazione.
Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza dei presenti.
Per la designazione del Presidente, la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, la nomina del Collegio dei revisori e per le materie di cui ai punti 6) e 7), 8), 9), 10) è necessario il voto favorevole dei due terzi dei membri presenti.
L’Assemblea è convocata almeno due volte all’anno per l’approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo, mediante comunicazione scritta contenente la data, l’ora, la sede e l’ordine del giorno, da inviarsi almeno dieci giorni prima della data della riunione.
L’Assemblea è convocata, inoltre, su richiesta di almeno un terzo dei consorziati, con richiesta motivata contenente gli argomenti da trattare inviata al Presidente del Consorzio e per conoscenza al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; in tale caso la convocazione dovrà aver luogo entro sette giorni dalla ricezione della prima richiesta.
Le convocazioni possono essere fatte anche mediante telex, telefax o messaggio di posta elettronica.
Le delibere assunte dall’Assemblea e i verbali delle adunanze sono trascritti su appositi libri.
E’ ammessa la possibilità che le adunanze dell’Assemblea si tengano per teleconferenza o videoconferenza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e che sia loro consentito seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi questi requisiti, l’Assemblea si considererà tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente e dove pure deve trovarsi il Segretario onde consentire la stesura e la sottoscrizione delle deliberazioni sul relativo libro.
Le proposte di modifica statutaria dovranno essere trasmesse a ciascuno dei soggetti consorziati almeno tre mesi prima della data dell’Assemblea in cui verranno presentate.
I soci presenti e assenti, dissenzienti dalle deliberazioni riguardanti le modifiche statutarie nonché la proroga e la fissazione della durata del Consorzio, hanno diritto di recesso dal Consorzio previa comunicazione da inviare al Presidente, entro i 30 giorni successivi alla data dell’Assemblea deliberante per i soci presenti ed entro i 30 gg successivi alla data di comunicazione del Consorzio per i soci assenti. Gli effetti del recesso, decorrono dal trentesimo giorno successivo al ricevimento della comunicazione inviata al Presidente del Consorzio.
Art. 11 - PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE
Il Presidente viene designato dall’Assemblea ed è nominato, con decreto del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca, per un triennio, rinominabile, previa designazione dell’Assemblea, per una sola volta consecutiva, rimanendo in carica fino alla pubblicazione di un nuovo Decreto Ministeriale di nomina.
La designazione avviene con votazione a scrutinio segreto tra i candidati all’uopo indicati dai soggetti consorziati, secondo le modalità stabilite dai regolamenti di attuazione di cui all’art. 19.
Il Presidente:
1) convoca e presiede l’Assemblea stabilendo l’ordine del giorno
2) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione stabilendo l’ordine del giorno
3) esegue le deliberazioni dell’Assemblea e del Consiglio di Amministrazione
4) stipula le convenzioni ed i contratti in nome e per conto del Consorzio
5) assicura l’osservanza dello Statuto e dei regolamenti di attuazione
6) sovrintende alle attività e all’amministrazione del Consorzio e, in caso di urgenza, adotta provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, da sottoporre a ratifica nella prima riunione successiva del Consiglio stesso.
7) ha piena capacità di agire, con poteri di firma e rappresentanza, nell’ambito delle materie e delle
attribuzioni ad esso delegate dal Consiglio di Amministrazione.
Nell’ambito dei poteri a lui delegati il Presidente, con specifiche motivazioni, potrà nominare rappresentanti o procuratori speciali a tempo determinato o conferire deleghe specifiche su progetti a tempo determinato
Il Vice-Presidente, nominato dall’Assemblea all’interno dei membri del Consiglio di Amministrazione indicati all’art. 12 comma 1, secondo le modalità stabilite dai regolamenti di attuazione di cui all’art. 19, svolge funzioni vicarie del Presidente in caso di sua assenza o impedimento, con poteri di firma e rappresentanza ivi inclusa la possibilità di convocare e presiedere l’Assemblea dei Consorziati. Ad esso possono essere attribuiti poteri determinati, secondo specifiche modalità e termini stabiliti nelle relative delibere.
ART. 12 - IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
Il Consiglio di Amministrazione, in carica per un triennio, è composto dal Presidente designato dall’Assemblea e nominato dal Ministro dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, da due membri nominati dall’Assemblea su designazione rispettivamente del MIUR e del Presidente del CNR e da quattro membri, di cui uno con funzioni di Vicepresidente, nominati dall’Assemblea su designazione dei consorziati.
I membri così nominati non possono far parte del CdA, anche singolarmente, per più di due trienni consecutivi.
La nomina dei quattro membri da parte dell’Assemblea avviene con votazione a scrutinio segreto tra i candidati eletti tra quelli all’uopo designati dai soggetti consorziati, secondo le modalità stabilite dai regolamenti di attuazione di cui all’art. 19
La nomina dei due membri designati dal MIUR e dal Presidente del CNR avviene con votazione a scrutinio segreto.
La presidenza del Consiglio di Amministrazione è assunta dal Presidente del Consorzio o in caso di sua assenza o impedimento dal Vicepresidente o in caso di assenza o impedimento di quest’ultimo, dal membro presente più anziano di età.
Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l’amministrazione ordinaria e straordinaria del Consorzio, e gli sono riconosciute tutte le facoltà per il raggiungimento degli scopi sociali che non siano riservate dal presente statuto all’Assemblea dei Consorziati.
In particolare:
1) predispone il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo, nonché la proposta di programmazione del personale e dei relativi piani di assunzione che sottopone all’approvazione dell’Assemblea;
2) elabora il piano triennale che sottopone all’approvazione dell’Assemblea;
3) delibera sulle iniziative scientifiche, in esecuzione del piano triennale approvato dall’Assemblea;
4) delibera in materia di convenzioni e contratti;
5) delibera su tutte le questioni riguardanti l’Amministrazione del Consorzio ivi inclusi l’assunzione e il licenziamento di personale di qualsiasi qualifica e livello.
Il Consiglio di Amministrazione può delegare talune delle sue attribuzioni al Presidente ed al Vice Presidente, stabilendo i limiti di tale delega nonché le modalità di esercizio delle attribuzioni delegate.
È ammessa altresì la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano con la modalità della audio-video e tele conferenza, secondo quanto disciplinato dal regolamento di cui all’art. 19.
Il Presidente, in luogo della Convocazione Collegiale del CdA, può decidere di adottare il procedimento di consultazione scritta qualora riscontri motivi d’urgenza La suddetta procedura è disciplinata dal regolamento di cui all’art. 19.
Per la validità delle adunanze del Consiglio di Amministrazione è necessaria la presenza di almeno la maggioranza dei suoi componenti.
Le delibere sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità di voti prevale il voto di chi presiede.
Le delibere assunte dal Consiglio di Amministrazione sono trascritte su apposito libro
ART. 13 - IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI
La revisione della gestione amministrativa e contabile del Consorzio è affidata ad un Collegio dei Revisori dei Conti composto da tre membri effettivi e due supplenti.
Il Collegio è nominato dall’Assemblea dei Consorziati per un triennio, secondo le modalità stabilite dai regolamenti di attuazione di cui all’art. 19.
Almeno uno dei membri effettivi deve essere designato dal Ministro dell’Istruzione, dell’Università edella Ricerca.
Almeno un componente effettivo ed uno supplente devono essere iscritti nel Registro dei Revisori Contabili. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali dei dottori e ragionieri commercialisti o degli avvocati o fra i professori universitari in materie economiche o giuridiche.
Il Collegio provvede con frequenza almeno trimestrale al riscontro degli atti di gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione, le relative variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.
Alle riunioni del Collegio dei Revisori partecipano solo i Revisori effettivi in carica, che hanno facoltà di presenziare anche alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dell’Assemblea dei Consorziati.
ART. 14 - GESTIONE FINANZIARIA
L’attività del Consorzio sarà organizzata sulla base di programmi pluriennali di attività, di norma triennali.
L’esercizio finanziario inizia il 1° Gennaio e termina il 31 Dicembre di ciascun anno.
L’Assemblea delibera entro il 30 Novembre di ciascun anno il bilancio di previsione presentato dal Presidente, contenente tra l’altro il programma delle attività scientifiche.
Entro il 30 Aprile dell’anno successivo, o quando particolari esigenze lo richiedano, entro il 30 Giugno, l’Assemblea approva il conto consuntivo presentato dal Presidente e contenente, fra l’altro, la Relazione sulle attività svolte nell’esercizio immediatamente scaduto.
Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono trasmessi al Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca nei quindici giorni successivi alla loro approvazione ed alle Università ed Enti consorziati.
E’ fatto esplicito divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita del Consorzio, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
Eventuali oneri a carico delle Università Consorziate, aggiuntivi rispetto alla contribuzione al fondo consortile, non potranno essere deliberati se non previo esplicito consenso, formalmente espresso dalle medesime.
ART. 15 – PERSONALE
La programmazione del personale ed i relativi piani di assunzione, nonché lo stato giuridico del personale del Consorzio sono stabiliti dall’Assemblea previa valutazione dell’adeguatezza delle risorse disponibili.
In relazione a particolari esigenze della ricerca e per l’esecuzione di specifici programmi di ricerca, il Consorzio potrà procedere all’assunzione, mediante contratti a termine, di personale anche di cittadinanza straniera, secondo le norme del regolamento di cui all’art. 19.
Per lo svolgimento dei propri programmi il Consorzio si avvale di personale proprio e personale delle Università e degli Enti consorziati, eventualmente anche distaccato o comandato, secondo quanto stabilito da apposite convenzioni, anche rendicontando il relativo tempo uomo entro i limiti e con le modalità fissate dal Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca ed in accordo con quanto previsto nelle convenzioni con i soggetti consorziati.
Nessun impegno o rapporto deriverà ai singoli soci verso il personale con il quale venga istituito un rapporto di lavoro diretto con il Consorzio. Tale clausola dovrà essere inserita in tutti i contratti e atti di assunzione del personale ed esplicitamente accettata da questi.
ART. 16 - DURATA E RECESSO
Il Consorzio ha una durata iniziale di anni dieci; decorso il primo decennio la durata del Consorzio è prorogata di ulteriori successivi trienni tacitamente, ove non intervenga, entro i due mesi antecedenti alla scadenza, apposita delibera dell’Assemblea dei consorziati volta a modificare, anche in senso estensivo, i termini di durata del Consorzio. La delibera che determina i termini di durata del Consorzio andrà assunta con la maggioranza qualificata di cui al precedente articolo 10. I Consorziati dissenzienti possono recedere dal Consorzio con validità del recesso ai sensi e secondo le modalità previste ai sensi dell’art. 10 alla prima scadenza successiva.
Il recesso dei soci dissenzienti da eventuali modifiche statutarie, è ammesso secondo le modalità previste nell’art. 10.
E’ ammesso comunque il recesso di ciascuno dei soggetti consorziati, previa comunicazione da inviare almeno sei mesi prima della fine dell’esercizio finanziario.
Il recedente rimane responsabile per tutte le obbligazioni assunte verso il Consorzio o verso terzi che risultino pendenti al momento della ricezione della lettera contenente la dichiarazione di recesso e/o assunte in data anteriore alla predetta ricezione.
Quando a seguito di recesso il numero dei consorziati divenisse inferiore a 10, si procede allo scioglimento del Consorzio.
ART. 17 - SCIOGLIMENTO DEL CONSORZIO
Allo scioglimento del Consorzio, i beni che restano dopo la liquidazione sono devoluti alle Università ed agli Enti costituenti il Consorzio stesso di cui all’art. 4 del presente Statuto e/o devoluti a fini di pubblica utilità, sentito l’organismo di controllo di cui all’art. 3, comma 190, della Legge 23.12.1996 n° 662 e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge.
ART. 18 – CONTROVERSIE
Per qualunque controversia dovesse insorgere tra le parti con riferimento alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente Statuto, il foro di competenza sarà quello di Roma.
ART. 19 - REGOLAMENTI DI ATTUAZIONE
Entro sei mesi dalla data di insediamento dell’Assemblea saranno adottati i regolamenti di attuazione del presente Statuto; in particolare:
a) il regolamento di funzionamento degli organi
b) il regolamento di finanza, amministrazione e Contabilità
c) il regolamento del personale e l’ordinamento dei servizi.
I suddetti regolamenti sono sottoposti all’approvazione del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca.
ART. 20 - NORME TRANSITORIE E FINALI
Al fine di garantire il necessario avvio del Consorzio nonché gli adempimenti necessari per la costituzione degli organi del Consorzio, e comunque fino al riconoscimento della personalità giuridica, in sede di prima applicazione del presente Statuto, il Presidente ed i membri del Consiglio di Amministrazione, di cui agli articoli 11 e 12, sono designati e nominati dall’Assemblea dei Consorziati nella sua prima seduta.
ART. 21 - DISPOSIZIONI DI RINVIO
Per quanto non previsto nel presente Statuto, si applicano le disposizioni legislative vigenti in materia di Consorzi Interuniversitari ed in particolare le disposizioni di cui all’art. 91 del DPR 382/80.
24 agosto 2006